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Obbligo di Pos per tutti i negozi da gennaio

Piaccia o no, dal 1° gennaio 2014, imprese e professionisti non potranno

rifiutare pagamenti con carte di debito da parte dei propri clienti. Il che

significherà munirsi dei cosiddetti Pos, pagando i relativi costi alle

banche (per i costi, leggi l’articolo: “Quanto costa il Pos

all’avvocato

”).


Per rendere tuttavia effettivo l’obbligo previsto dal Governo Monti, è

necessario un *decreto attuativo *del Ministero dello Sviluppo economico

che fissi le*regole di attuazione *per tutti i professionisti e le imprese.

Il decreto, ad oggi, manca ed è difficile che sia emanato entro la scadenza

del 1° gennaio. Il che potrebbe anche significare un rinvio dell’obbligo

(di questo abbiamo parlato la scorsa settimana nell’articolo “Avvocati: il

Pos è rinviato?

”)


In ogni caso il Mise ha avviato incontri con i professionisti, e sta

lavorando al testo con il supporto della Banca d’Italia. Insomma, i lavori

sono appena iniziati.


I punti critici in discussione – che saranno oggetto del dibattito tra le

istituzioni e i rappresentanti degli esercenti e professionisti – sono

essenzialmente due: l’individuazione di *importi minimi *sotto i quali

l’obbligo di bancomat potrebbe non scattare, e il nodo dei *costi *per gli

esercenti e i professionisti (che suscita vivaci proteste tra gli

interessati).


*Ridurre i costi per piccoli esercenti e professionisti*


Per ridurre i costi di gestione a carico degli esercenti, le strade allo

studio sono diverse. Il Dl sviluppo-bis apre la possibilità di usare

“*ulteriori

strumenti di pagamento *elettronici anche con tecnologie mobili”. In

pratica, il decreto attuativo potrebbe aprire ai pagamenti tramite

*smartphone *o *tecnologie alternative al Pos*. L’altra ipotesi è quella di

un’applicazione selettiva del nuovo obbligo, ad esempio in base al

fatturato delle imprese o dei professionisti coinvolti.


Peraltro, è atteso da tempo un altro provvedimento (questa volta del

Ministero dell’Economia e delle Finanze), previsto dal Dl salva-Italia,

proprio per *ridurre gli oneri *sugli esercenti legati al pagamento con le

carte.


*Il procedimento di contestazione*


Qualunque *intermediario finanziario *(banche, poste, Sim), o notai,

avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, revisori contabili che

hanno notizia di*violazioni *a questo divieto, sono obbligati a darne

comunicazione entro 30 giorni sia al ministero dell’Economia, sia alla *Guardia

di Finanza*. In caso di omessa comunicazione, tali soggetti saranno

passibili di una sanzione dal 3 al 30% del valore dell’operazione.


Il ministero dell’Economia contesterà le sanzioni.


- Entro *90 giorni *dalla data del protocollo di arrivo della segnalazione,

il ministero deve *notificare la contestazione *all’autore della violazione.


- Il soggetto contestato potrà inviare *memorie *difensive scritte entro 30

giorni dalla notifica e/o chiedere di essere ricevuto in audizione dalla

Ragioneria territoriale competente.


- Se l’ufficio ritiene fondata la contestazione e di non accettare la

difesa del soggetto contestato, emette un *decreto sanzionatorio*, che

riporta i motivi e le risposte alle eventuali deduzioni prodotte

dall’autore della violazione.


- Il provvedimento che contiene le sanzioni deve essere inviato *entro

cinque anni dalla notifica* della contestazione. Trascorso il termine, il

credito per l’Erario è prescritto.


- Nei successivi 30 giorni dalla ricezione, il soggetto contestato può

fare*ricorso

al Tribunale*. Altrimenti, le somme divengono dovute e saranno iscritte a

ruolo.


*Guardia di Finanza*


La notizia segnalata alla *Guardia di Finanza*, invece, ha il solo scopo di

consentire una valutazione della *violazione in termini di accertamento*,

per eventuali imponibili sottratti a tassazione. Se si ravvisa questa

ipotesi, infatti, la Gdf deve comunicarlo anche all’agenzia delle Entrate.


*Le sanzioni*


Le sanzioni applicabili per chi viola l’obbligo di pagamento tracciabile da

mille euro in su, hanno un importo minimo irrogabile di *3mila euro*.

Questo valore è applicabile a prescindere dalla tipologia di trasferimento

(contanti, assegni senza clausola di non trasferibilità o titoli al

portatore).


Per tutti i movimenti illegittimi di valore fino a 50mila euro, è prevista

una sanzione compresa tra l’*1% e il 40% dell’importo trasferito*, fermo

restando il limite minimo dei 3mila euro. Per valori superiori, si applica

una sanzione compresa tra il 5% e il 40 per cento.


È consentita una “*definizione agevolata*” della sanzione se il

trasferimento non è stato superiore a *250mila euro*.


Entro *60 giorni dalla notifica *del decreto sanzionatorio, infatti, la

sanzione dovuta è del 2%, purché il soggetto coinvolto non abbia già

usufruito della stessa possibilità nei 365 giorni precedenti per una

contestazione analoga.


Per le violazioni relative ai saldi presenti su libretti di deposito

bancari o postali al portatore, che deve essere inferiore a mille euro, la

sanzione prevista va dal*30 al 40% dal saldo*.


fonte

http://www.laleggepertutti.it/42136_obbligo-di-pos-ecco-le-sanzioni-si-agli-strumenti-alternativi-senza-commissioni»






via Nirvan (Ananda) http://ramananda2.tumblr.com/post/69577450070

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