Piaccia o no, dal 1° gennaio 2014, imprese e professionisti non potranno
rifiutare pagamenti con carte di debito da parte dei propri clienti. Il che
significherà munirsi dei cosiddetti Pos, pagando i relativi costi alle
banche (per i costi, leggi l’articolo: “Quanto costa il Pos
all’avvocato
”).
Per rendere tuttavia effettivo l’obbligo previsto dal Governo Monti, è
necessario un *decreto attuativo *del Ministero dello Sviluppo economico
che fissi le*regole di attuazione *per tutti i professionisti e le imprese.
Il decreto, ad oggi, manca ed è difficile che sia emanato entro la scadenza
del 1° gennaio. Il che potrebbe anche significare un rinvio dell’obbligo
(di questo abbiamo parlato la scorsa settimana nell’articolo “Avvocati: il
Pos è rinviato?
”)
In ogni caso il Mise ha avviato incontri con i professionisti, e sta
lavorando al testo con il supporto della Banca d’Italia. Insomma, i lavori
sono appena iniziati.
I punti critici in discussione – che saranno oggetto del dibattito tra le
istituzioni e i rappresentanti degli esercenti e professionisti – sono
essenzialmente due: l’individuazione di *importi minimi *sotto i quali
l’obbligo di bancomat potrebbe non scattare, e il nodo dei *costi *per gli
esercenti e i professionisti (che suscita vivaci proteste tra gli
interessati).
*Ridurre i costi per piccoli esercenti e professionisti*
Per ridurre i costi di gestione a carico degli esercenti, le strade allo
studio sono diverse. Il Dl sviluppo-bis apre la possibilità di usare
“*ulteriori
strumenti di pagamento *elettronici anche con tecnologie mobili”. In
pratica, il decreto attuativo potrebbe aprire ai pagamenti tramite
*smartphone *o *tecnologie alternative al Pos*. L’altra ipotesi è quella di
un’applicazione selettiva del nuovo obbligo, ad esempio in base al
fatturato delle imprese o dei professionisti coinvolti.
Peraltro, è atteso da tempo un altro provvedimento (questa volta del
Ministero dell’Economia e delle Finanze), previsto dal Dl salva-Italia,
proprio per *ridurre gli oneri *sugli esercenti legati al pagamento con le
carte.
*Il procedimento di contestazione*
Qualunque *intermediario finanziario *(banche, poste, Sim), o notai,
avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, revisori contabili che
hanno notizia di*violazioni *a questo divieto, sono obbligati a darne
comunicazione entro 30 giorni sia al ministero dell’Economia, sia alla *Guardia
di Finanza*. In caso di omessa comunicazione, tali soggetti saranno
passibili di una sanzione dal 3 al 30% del valore dell’operazione.
Il ministero dell’Economia contesterà le sanzioni.
- Entro *90 giorni *dalla data del protocollo di arrivo della segnalazione,
il ministero deve *notificare la contestazione *all’autore della violazione.
- Il soggetto contestato potrà inviare *memorie *difensive scritte entro 30
giorni dalla notifica e/o chiedere di essere ricevuto in audizione dalla
Ragioneria territoriale competente.
- Se l’ufficio ritiene fondata la contestazione e di non accettare la
difesa del soggetto contestato, emette un *decreto sanzionatorio*, che
riporta i motivi e le risposte alle eventuali deduzioni prodotte
dall’autore della violazione.
- Il provvedimento che contiene le sanzioni deve essere inviato *entro
cinque anni dalla notifica* della contestazione. Trascorso il termine, il
credito per l’Erario è prescritto.
- Nei successivi 30 giorni dalla ricezione, il soggetto contestato può
fare*ricorso
al Tribunale*. Altrimenti, le somme divengono dovute e saranno iscritte a
ruolo.
*Guardia di Finanza*
La notizia segnalata alla *Guardia di Finanza*, invece, ha il solo scopo di
consentire una valutazione della *violazione in termini di accertamento*,
per eventuali imponibili sottratti a tassazione. Se si ravvisa questa
ipotesi, infatti, la Gdf deve comunicarlo anche all’agenzia delle Entrate.
*Le sanzioni*
Le sanzioni applicabili per chi viola l’obbligo di pagamento tracciabile da
mille euro in su, hanno un importo minimo irrogabile di *3mila euro*.
Questo valore è applicabile a prescindere dalla tipologia di trasferimento
(contanti, assegni senza clausola di non trasferibilità o titoli al
portatore).
Per tutti i movimenti illegittimi di valore fino a 50mila euro, è prevista
una sanzione compresa tra l’*1% e il 40% dell’importo trasferito*, fermo
restando il limite minimo dei 3mila euro. Per valori superiori, si applica
una sanzione compresa tra il 5% e il 40 per cento.
È consentita una “*definizione agevolata*” della sanzione se il
trasferimento non è stato superiore a *250mila euro*.
Entro *60 giorni dalla notifica *del decreto sanzionatorio, infatti, la
sanzione dovuta è del 2%, purché il soggetto coinvolto non abbia già
usufruito della stessa possibilità nei 365 giorni precedenti per una
contestazione analoga.
Per le violazioni relative ai saldi presenti su libretti di deposito
bancari o postali al portatore, che deve essere inferiore a mille euro, la
sanzione prevista va dal*30 al 40% dal saldo*.
via Nirvan (Ananda) http://ramananda2.tumblr.com/post/69577450070
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